Informativa ICI anno 2008
In riferimento al D.L. n. 93 del 27/05/2008 a decorrere dal 1° Gennaio 2008 non si paga più l'ICI sulla prima casa.
Già a partire dalla scadenza di lunedì 16 giugno sono esentate dal pagamento dell'ICI tutte le abitazioni principali ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
Cosa si intende per abitazione principale?
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica salvo prova contraria. Se il contribuente possiede un immobile che, nel corso del 2008 diventa abitazione principale occorrerà fare questa distinzione: l’imposta è dovuta per il primo periodo, vale a dire dall’inizio del possesso e sino alla data in cui viene fissata la residenza; per il periodo successivo, invece, scatta l’esenzione.
L’esenzione si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale dichiarate dal contribuente con autocertificazione presentata al Comune relativa a:
· Una sola categoria catastale C6 (box o posto auto);
· Due categorie catastali C2 (1 cantina e 1 soffitta);
Come da Regolamento Comunale sugli immobili , entrato in vigore il 1° gennaio 2002, l’immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado non è assimilato all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, pertanto non rientra nell’esenzione dal pagamento dell’imposta ai sensi del D.L. n. 93/2008.
L'abolizione dell'ICI vale anche per l'ex casa coniugale del contribuente separato o divorziato non assegnatario, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale
Chi deve pagare l’ICI?
· Il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili, siti nel territorio comunale;
· Il titolare di un diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili di cui sopra;
· Il locatario, in caso di immobili concessi in locazione finanziaria;
Per l’anno 2008 sono state confermate le seguenti agevolazioni:
- riduzione del 50% dell’imposta per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, tali condizioni dovranno essere dichiarate dal contribuente con opportuna dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 art. 76.
NB: L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, tenendo presente che il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
Qual è l’imponibile ICI?
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TIPOLOGIA IMMOBILE
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BASE IMPONIBILE
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Fabbricati di tipo A,B,C,D, iscritti in catasto
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Rendita catastale, aumentata del 5% moltiplicata per un coefficiente pari a:
- 50 per fabbricati A/10 e D
- 34 per fabbricati C/1
- 140 per fabbricati B
- 100 per tutti gli altri fabbricati
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Fabbricati di tipo A,B,C e D non inscritti in catasto
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Rendita presunta determinata facendo riferimento a fabbricati similari già iscritti
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Fabbricati di tipo A,B,C, e D in corso di realizzazione o aree fabbricabili in corso di utilizzazione edificatoria
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Valore di mercato dell’area fino all’ultimazione dei lavori o, se precedente, fino alla data dell’effettivo utilizzo
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Quali sono le aliquote del 2008?
Le aliquote, previste per l'anno 2008 con Delibera di C.C. n. 80 dell’ 11/12/2007, sono le seguenti:
a) abitazione principale e relative pertinenze 7 per mille (Categorie Catastali A1 – A8 – A9);
b) aree edificabili 7 per mille;
c) altri fabbricati 7 per mille.
Detrazione per l’abitazione principale:
La detrazione comunale per l’abitazione principale, per le sole categorie catastali A1/A8/A9 è stabilita nella misura annua di €. 103,29.
Nel caso di più comproprietari, la detrazione spetta soltanto a coloro che hanno fissato nell’immobile la propria residenza ed indipendentemente dalla quota di possesso. Nel caso di possesso dell’immobile per frazione di anno, anche la detrazione è ridotta proporzionalmente al periodo di possesso.
Quando di paga:
L’imposta per l’anno 2008 deve essere corrisposta in due rate:
- dal 1 al 16 giugno si versa la prima rata pari a un acconto del 50% dell’imposta dovuta;
- dal 1 al 16 dicembre si versa la seconda rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.
Se il contribuente volesse effettuare il versamento in un’unica rata, potrà farlo entro il 16 giugno, barrando entrambe le caselle di acconto e saldo poste sul bollettino di c.c.p., nel caso si opti per tale tipo di pagamento.
Modalità di pagamento:
L’I.C.I. può essere versata secondo le seguenti modalità:
_ sul c/c postale nr.
76306000 intestato a: "
COMUNE DI MENTANA - SERVIZI ICI" utilizzando lo specifico bollettino di c/c postale;
_ con il modello F24 (codice comune F127). I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento, nella “sezione ICI ed altri tributi locali”, sono i seguenti:
· 3901 – ICI per l’abitazione principale
· 3903 – ICI per aree fabbricabili
· 3904 – ICI per gli altri fabbricati
L’importo complessivamente dovuto dovrà essere arrotondato all’Euro, per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Nel caso di più contitolari, dovranno essere effettuati versamenti distinti per ciascun proprietario.
Dichiarazione ICI:
L’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI è previsto nei casi in cui le variazioni nell’utilizzo del bene determinano l’applicazione di una diversa aliquota o base imponibile (ad es: modifica valori aree edificabili, terreno agricolo che diventa edificabile, unità abitativa dichiarata come immobile a disposizione e che diventa abitazione principale).
Qual è il valore delle aree edificabili?
Per le aree edificabili il valore da dichiarare ai fini dell’ICI deve essere calcolato in relazione all’indice di edificabilità fondiaria (D.C.C.n. 21 del 13/05/2008):
- i f da 1,67 a 1,76 mc/mq Euro 59,39
- i f da 1,27 a 1,32 mc/mq Euro 41,32
- i f da 0,58 a 0,60 mc/mq Euro 21,17
Esempio di calcolo:
superficie mq 1000 con i f 1,76 / Valore area edificabile = 1000 mq x 1,76 x 59,39
Cosa succede se non si paga per tempo?
Le sanzioni previste per i versamenti effettuati in ritardo, da aggiungere all’imposta, sono le seguenti:
- 3,75% dell’imposta se versato entro un mese dalla scadenza;
- 6% dell’imposta se versato entro un anno dalla scadenza;
- 30% dell’imposta se versato oltre un anno dalla scadenza.
Alle sanzioni per tardivo pagamento vanno aggiunti gli interessi legali maturati giorno per giorno.
Il c.c.p. su cui effettuare il versamento per ravvedimento operoso è il n.
72261175 intestato a
Comune di Mentana - Servizio Tesoreria Violazioni ICI, nel caso si opti per tale tipo di pagamento.
I modelli sotto elencati possono essere scaricati direttamente in formato PDF.
L’ Ufficio Tributi del Comune di Mentana sito in Via III Novembre, 19 riceve nei giorni Lun. e Giov. Dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Tel. 06/90969229