COMUNE DI MENTANA
Provincia di Roma
AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
Per il biennio 2012 - 2014
Iscrizione negli elenchi comunali
IL SINDACO
Visto l'art. 21 della legge 10/4/1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici di assise sostituito dal 3 della legge 5/5/1952, n.405;
Vista la legge 27/12/1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assiste;
RENDE NOTO
1 - Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune, che non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10/4/1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di Giudice Popolare di Corte di Assise, o di Corte di Assiste di Appello e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad iscriversi, non più tardi del mese di Luglio p.v. negli elenchi integrativi comunali.
2 - I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
d) Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di assiste;
e) Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d'assise di appello.
3 - Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario.
b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio
c) I Ministri di qualsiasi culto e di religioni di ogni ordine e congregazione.
Dalla residenza Municipale 28/4/2011
IL SINDACO
Guido Tabanella
Domanda (4kb)