Convenzione di negoziazione assistita
-
Servizio attivo
A chi è rivolto
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti:
-
in assenza di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti, l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta;
-
in presenza di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti, il Procuratore della Repubblica, qualora valuti non rispondente all’interesse dei figli, può trasmettere l’accordo stesso al Presidente del Tribunale.
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da Avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’Avvocato (unico o uno per parte) una volta formalizzato l’accordo, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al Comune di:
-
Iscrizione dell’atto di matrimonio
-
Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
-
Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero,da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.
Come fare
L’Ufficiale di Stato Civile dovrà ricevere dall’ Avvocato ( o da ciascuno degli Avvocati anche con delega di uno di essi), entro 10 giorni, copia autenticata dell’accordo autorizzato, munito delle certificazioni di legge.
Cosa serve
Rivolgersi all'avvocato di competenza
Cosa si ottiene
La separazione consensuale, oppure lo scioglimento con la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi o modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Tempi e scadenze
Accedi al servizio
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:
-
Via Tre Novembre 81, via tre novembre 81, 00013
Ulteriori informazioni
L’art. 6 del Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 Novembre 2014, n.162, prevede la convenzione di negoziazione assistita da almeno un Avvocato ( unico o uno per parte), per le soluzioni consensuali di separazione personale, di scioglimento o cessazione degli effetti civili di matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Documenti
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Telefono: