I servizi per la vacanza oggetto di compartecipazione regionale devono avere una durata massima di 8 giorni in un anno (8 giorni/7 notti) e possono essere fruiti in continuità o anche nella forma di vacanza breve(weekend o gite giornaliere) da svolgersi nel periodo dell’anno compreso tra agosto e ottobre, sempre in coerenza con gli obiettivi specifici della progettualità individuale.
La durata massima suindicata è volta ad assicurare, a livello regionale, condizioni omogenee di fruizione del servizio e favorire la più ampia partecipazione.