Canone unico patrimoniale e mercatale
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Ai sensi del comma 823 dell’articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all’art. 24, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
Descrizione
Ai sensi del comma 816 dell’art. 1 L. 160/2019 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Come fare
Il pagamento deve essere effettuato in autoliquidazione annualmente entro le scadenze previste tramite:
- bonifico bancario – IBAN IT 07 E 05104 39499 CC0090528564;
- PagoPA.
Cosa serve
Inserire nella causale il numero della concessione e l’annualità di riferimento.
Cosa si ottiene
Assolvimento obblighi previsti dalla normativa.
Tempi e scadenze
Quanto costa
Il canone prevede il pagamento di un importo soggetto a diverse variabili e coefficienti.
Accedi al servizio
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:
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Via Tre Novembre 19 , via tre novembre 19, 00013
Ulteriori informazioni
Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all’anno solare l’importo dovuto deve essere corrisposto in un’unica soluzione al rilascio dell’autorizzazione. Per gli anni successivi il canone deve essere corrisposto entro il 31 marzo dell’anno di riferimento. Il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00 può essere corrisposto in rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d’anno ed aventi durata superiore all’anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell’anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo. Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l’importo del canone annuo sia superiore ad € 1.000,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l’ultimo giorno di occupazione.
Il canone per le occupazioni temporanee deve essere versato all’atto del rilascio dell’autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso. Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. E’ ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l’importo del canone sia superiore ad € 1.000,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l’ultimo giorno di occupazione.
Il canone mercatale va corrisposto annualmente. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d’anno ed aventi durata superiore all’anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell’anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo. Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. E’ ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l’importo del canone annuo sia superiore ad € 1.000,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l’ultimo giorno di occupazione.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.