I certificati di stato civile attestano situazioni desunte dai registri di stato civile: contengono le generalità dei soggetti a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti.
Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati per riassunto, riportando le indicazioni contenute nell’atto stesso e nelle relative annotazioni; oppure possono essere rilasciati per copia soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.
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I certificati di stato civile attestano situazioni desunte dai registri di stato civile:
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il certificato di nascita riporta il luogo e la data di nascita della persona;
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il certificato di matrimonio contiene i dati anagrafici relativi ai coniugi, la data ed il luogo in cui è stato celebrato e gli effetti civili del matrimonio;
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il certificato di morte attesta la data ed il luogo di decesso di una persona;
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il certificato di unione civile attesta le generalità dei coniugi e la data ed il luogo in cui è stata celebrata l'unione.
Nel caso sussistano particolari situazioni, queste certificazioni possono essere richieste in forma di estratto. Oltre al luogo e data di nascita/matrimonio/decesso vengono riportate anche tutte le annotazioni contenute nell’atto, come ad esempio la scelta del regime patrimoniale tra i coniugi, la sentenza di divorzio, ecc., risultanti solo dai registri di stato civile.
I documenti da richiedere saranno:
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estratto per riassunto dell’atto di nascita
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estratto per riassunto dell’atto di matrimonio
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estratto per riassunto dell’atto di morte
I certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e per l’estero.
Nei rapporti con la pubblica amministrazione questi certificati devono essere sostituiti con la presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (autocertificazione).
A partire dal 15 settembre 2020 anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni.
Se il certificato deve essere consegnato all’estero e si desidera che mantenga la sua validità legale a tutti gli effetti, occorre che la firma del pubblico ufficiale venga legalizzata o apostillata dall’apposito ufficio sito presso la Prefettura di Roma.