L’imposta di soggiorno deve essere corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere -di cui all’art. 4 del D. Legge 24 aprile 2017, n. 50 - ubicate nel territorio del Comune di Mentana, fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi nell’anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
Il contribuente che si trova in una temporanea ed obiettiva situazione di difficoltà economica può chiedere al Comune di rateizzare il pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi.
Se il contribuente ha versato erroneamente un tributo comunale ad un Comune non competente può chiedere che il versamento sia riversato al Comune competente.